Contratto di lavoro: le differenti tipologie esistenti

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Caratteristiche del contratto: i vincoli temporali

Il mondo del lavoro è estremamente stratificato, a partire dalle modalità con le quali i dipendenti sottoscrivono contratti con le aziende a loro interessate.

Al giorno d’oggi esistono diverse forme contrattuali, distinte prevalentemente per le modalità con le quali il lavoro verrà somministrato al dipendente. A tal proposito, cerchiamo di comprendere più nel dettaglio le caratteristiche delle differenti tipologie di contratto esistenti.

La durata del vincolo contrattuale: tempo determinato e indeterminato

La prima distinzione temporale, nell’ambito dei contratti, prevede una differenza netta tra il contratto a tempo determinato e quello indeterminato.

Nello specifico, si parla di “contratto a tempo determinato” quando il dipendente è legato all’azienda da un vincolo temporale limitato. Ciò significa, di fatto, che al termine della durata dell’accordo potrà avvenire il prolungamento o, al contrario, l’estinzione del rapporto lavorativo.

Di contro, si parla di “contratto a tempo indeterminato” quando il rapporto lavorativo tra le due parti ha una durata potenzialmente “illimitata”, in grado di perdurare sino al pensionamento del dipendente. In ogni caso, non si escludono licenziamenti per giusta causa provocati da comportamenti scorretti, da parte del soggetto, nell’ambito della propria mansione lavorativa.

La durata della prestazione quotidiana: full-time e part-time

Il discorso relativo alla durata della prestazione quotidiana prevede anch’esso due contratti distinti, in grado di differenziarsi l’uno dall’altro per l’ammontare delle ore della singola prestazione lavorativa.

Si parla di “contratto full-time” quando il dipendente sottoscrive un accordo per prestazioni lavorative della durata di otto ore circa. L’impegno del dipendente, logicamente, non è continuativo: nell’arco delle otto ore si ha diritto a una pausa, essenziale per consentire un pasto o la ripresa delle energie.

In linea di massima, il dipendente legato a un’azienda con un contratto full-time è tenuto a fornire prestazioni per la durata complessiva di circa 40 ore lavorative a settimana.

Di contro, si parla di “contratto part-time” quando il dipendente è tenuto a fornire prestazioni della durata pari alla metà delle tempistiche del full-time. Generalmente, un contratto part-time prevede prestazioni lavorative da quattro ore, anch’esse inframezzate da una breve pausa, per un totale di circa 20 ore a settimana.

Sia il contratto full-time che il part-time possono riguardare il contratto a tempo determinato o quello a tempo indeterminato, senza distinzioni: indipendentemente dalla durata del vincolo contrattuale, la prestazione oraria settimanale rimarrà invariata.

Altre tipologie di contratto

Entrando ancor più nel dettaglio, un soggetto alla ricerca di un posto di lavoro potrebbe imbattersi in diverse altre terminologie di particolare interesse burocratico.

Vediamole insieme, così da sciogliere ogni dubbio in merito.

Tra le modalità contrattuali più in voga spicca il contratto a chiamata, noto per vincolare il dipendente con prestazioni “saltuarie”: in sostanza, il datore di lavoro, avendo stipulato il contratto citato, ha la possibilità di contattare il dipendente in caso di necessità, garantendo però un minimo di preavviso (oltre che qualsiasi altro aspetto di natura prettamente economica).

Altrettanto noto è il contratto di lavoro a progetto, che permette al datore di lavoro di richiedere la collaborazione di un dipendente per lo svolgimento di uno o più progetti, pur senza che sussista l’assunzione tipica dei contratti full-time e part-time.

Proseguendo nella disamina, si parla di contratto di somministrazione quando un’agenzia del lavoro si occupa della ricerca di personale da assumere a tutti gli effetti, per poi permettere al soggetto di svolgere una mansione all’interno di una data azienda (per un lasso di tempo variabile). Quest’ultima potrà vantare le prestazioni del soggetto, pur senza averlo assunto a livello effettivo, e per farlo sarà tenuta a pagare una commissione.

Vi è poi il contratto di volontariato, non paragonabile a nessun’altra tipologia di accordo di carattere patrimoniale: nel volontariato, infatti, il soggetto fornirà delle prestazioni in modo spontaneo e gratuito, il tutto per fini di solidarietà e senza scopo di lucro.

Infine, una delucidazione sulle caratteristiche del lavoro stagionale e sulle categorie protette.

Si parla di “lavoro stagionale”, all’interno delle offerte di lavoro, quando un datore di lavoro richiede prestazioni di natura stagionale, dunque in lassi di tempo piuttosto determinati, per far fronte a un probabile aumento della quantità di lavoro (dovuto a un particolare periodo dell’anno, a eventi o altro).

Si parla di “categorie protette” quando ci si riferisce a un insieme di persone che, essendo affette da una o più disabilità psico-fisiche, sono soggette a una tutela differente dal punto di vista dell’inserimento nel mondo del lavoro (per un approfondimento, si legga nel dettaglio la legge n. 68 del 12 marzo 1999).

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